Dal 29 dicembre 2017 l’equo compenso è un diritto di tutte le professioni ordinistiche e non.
Con la pubblicazione in G.U. del 29 dicembre 2017, la Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), ha convertito in Legge, con modificazioni, il Decreto Legge collegato alla manovra (D.L.16/10/2017 n°148/2017) che introduce il principio dell’equo compenso.
Le modificazioni approvate, irrigidiscono ulteriormente, a vantaggio delle professioni, la disciplina introdotta dal recente DL 148/2017. Sono state riscritte alcune disposizioni dell’art. 13-bis della legge professionale forense (legge n. 247/2012), introdotta proprio dal cd. decreto fiscale, modificando le modalità di determinazione del compenso spettante al professionista.
Ora è previsto infatti:
- che si considera equo il compenso che, oltre a essere proporzionato all’attività resa dal professionista, sia anche conforme ai parametri stabiliti dal Ministero e per quanto, che questi ultimi non siano più un mero riferimento;
- di poter opporre l’eccezione di nullità di quelle clausole contrastanti con il sopra detto principio, e l’eliminazione dei limiti temporali entro cui far valere la nullità delle stesse,
esempio di clausole vessatorie,
- riservano al cliente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto,
- attribuiscono al cliente facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto,
- prevedano che il cliente possa pretendere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito,
- prevedano la rinuncia al rimborso spese,
- stabiliscano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente,
- prevedano che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati.
In questi casi le clausole sono per legge vessatorie e quindi, in base al codice civile, nulle.
- che anche la Pubblica amministrazione deve garantire il principio dell’equo compenso.
Tali correttivi rendono sostanzialmente vincolanti i parametri ministeriali, determinando così un riavvicinamento alle tariffe minime.
In appresso i “Commi aggiunti” (vedere i commi 2 e 3) alla disposizione sugli avvocati (facente riferimento alla legge 247/2012):
“ARTICOLO 19-quaterdecies.
(Introduzione dell’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati).
- Dopo l’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è inserito il seguente:
«ART. 13-bis. — (Equo compenso e clausole vessatorie).
… omissis ….
- Le disposizioni di cui all’articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
- La pubblica amministrazione, in attuazione dei princìpi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delleproprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”